La procedura di rettifica del sesso consiste in un procedimento giudiziario intrapreso da tutti coloro che intendono registrare sul proprio atto di nascita il cambiamento del sesso di origine nel sesso opposto.
Se non vi è dubbio che un soggetto maggiorenne possa proporre la domanda di rettifica del sesso, seppur con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, non è altrettanto evidente che un minorenne possa intraprendere la medesima via giudiziaria, non essendo dal punto di vista teorico capace di agire, ovvero di realizzare quegli atti cui la legge riconnette effetti giuridici che si realizzano entro la sfera giuridica soggettiva dell’individuo.
Tuttavia, il Tribunale di Genova, su domanda presentata da una coppia di genitori che hanno agito in nome e per conto della figlia minorenne, si è recentemente pronunciato (con la sentenza n. 153/19) in senso favorevole circa l’ammissibilità del ricorso per la rettifica del sesso anche qualora riguardi un minore, evidenziando come alla domanda dei genitori corrisponda la volontà della minore di mutare il proprio sesso di origine.
Infatti, sin da piccola la ragazza aveva manifestato comportamenti propri del sesso opposto, prediligendo la compagnia e i giochi maschili ed avendo esternato sin dal principio dell’adolescenza un senso di disagio nei confronti del proprio essere femminile così profondo da necessitare di un continuo percorso psicoterapeutico.
In seguito, avendo trovato il coraggio di confidarsi con i genitori, emergeva con tutta evidenza che la minore aveva maturato il senso di disagio tipico della disforia di genere, motivo per cui il padre e la madre, affiancando e sostenendo la figlia sin da subito, hanno dato il proprio consenso a trattamenti ormonali e operazioni chirurgiche finalizzate al mutamento dei caratteri estetici propri del genere femminile, prima, e presentato ricorso nel suo interesse per la rettifica del sesso, poi.
In particolare, il Tribunale di Genova ha rilevato che la domanda avanzata dai genitori, ad oggetto non soltanto la rettifica del dato anagrafico del sesso ma anche l’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico, è diretta ad assicurare alla figlia il suo benessere psicofisico e che pertanto i genitori hanno agito in aderenza alla volontà della minore e nel suo interesse, circostanza peraltro confermata anche dalle dichiarazioni della stessa ragazza che, ormai diciassettenne, in sede di audizione ha avuto modo di confermare e ribadire agli stessi giudici la propria scelta.
Nel motivare la propria decisione il Tribunale di Genova ha fatto riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 161/1985) in cui i giudici avevano individuato, in rottura con la precedente concezione, un nuovo e diverso significato al termine “sesso”, in base al quale per l’identificazione del genere di appartenenza di un soggetto non è sufficiente fare riferimento unicamente alla natura degli organi genitali esterni bensì è necessario considerare altri fattori di carattere psicologico e sociale, derivandone che il “sesso” risulta essere un dato complesso della personalità, frutto di un insieme di fattori e del quale deve essere in ogni modo ricercato l’equilibrio.
Per tale motivo, il Tribunale ha ritenuto non soltanto di dover accogliere la domanda di rettifica del sesso anagrafico della minore ma anche di autorizzare i trattamenti chirurgici cui la minore dovrà in futuro fare fronte per mutare definitivamente i propri caratteri sessuali; in tal senso, i giudici genovesi si pongono in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale che considera il previo trattamento chirurgico alla stregua di una condizione di ammissibilità della domanda.
Pertanto, il Tribunale, considerato tutto ciò e preso atto mediante la consulenza tecnica di uno psichiatra che la minore ha maturato con piena consapevolezza tale scelta in assenza di qualsivoglia fattore esterno che abbia potuto influire in tal senso, ha accolto la domanda dei genitori, ha disposto la rettifica del sesso anagrafico ed ha autorizzato la ragazza ad effettuare i restanti trattamenti medico-chirurgici per l’adeguamento dei caratteri sessuali, primari e secondari, nel rispetto del suo benessere ed equilibrio psicofisico.