Omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore di figli minori e procedibilità d’ufficio.

L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore di figli minori stabilito dal giudice con sentenza di primo grado configura una fattispecie penale perseguibile d’ufficio ed ha natura permanente, motivo per cui la remissione della querela sporta in precedenza dal genitore che dovrebbe percepire tale assegno non è sufficiente per far venir meno la procedibilità. Infatti, la consumazione del predetto reato termina soltanto con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado.

Tale assunto, affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 37090 del 4 settembre 2019, deriva dal fatto che l’articolo 3 della Legge 54/2006 dispone che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica decisi con sentenza di separazione o divorzio, si applichi l’articolo 12 sexies della Legge 898/1970, ovvero la norma che prevede una condanna penale per il mancato versamento dell’assegno di divorzio, il quale a sua volta rinvia all’articolo 570 del Codice Penale ove è prevista la fattispecie di reato rubricata come “violazione degli obblighi di natura familiare” punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103,00 € a 1.032,00 €.

Tuttavia, l’intervenuto Decreto Legislativo n. 21/2018, che ha riorganizzato la normativa penale al fine di attrarre all’interno del Codice Penale le norme incriminatrici contenute nella normativa complementare, ha abrogato i predetti articoli 3 della Legge 54/2006 e 12 sexies della Legge 898/1970 ed ha introdotto l’articolo 570 bis, inserendo così all’interno del predetto Codice la medesima disposizione normativa già contenuta nei citati articoli abrogati, prevedendo testualmente che “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Pertanto, essendo le norme abrogate meramente trasposte in una nuova norma contenuta nel Codice Penale in virtù di meri fini di riorganizzazione della normativa penalistica, la giurisprudenza, applicando i principi di successione delle leggi penali nel tempo, ha rilevato la piena continuità tra le fattispecie sottolineando come, nonostante l’abrogazione degli articoli citati, permanga la distinzione del regime di procedibilità come disposto dall’articolo 570, comma II del Codice Penale che espressamente prevede la procedibilità a querela per il reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento salvo quando tale condotta sia realizzata nei confronti di soggetti minorenni.

Dunque, se anche il genitore che ha sporto querela nei confronti dell’altro per l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento da versarsi in favore del figlio minorenne rimette tale querela, il reato è ugualmente procedibile d’ufficio in quanto il Pubblico Ministero deve in tale sede tutelare il diritto riconosciuto al minore dall’articolo 147 del Codice Civile ad essere non soltanto educato, istruito ed assistito ma altresì mantenuto da entrambi i genitori.