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Esiste ad oggi una disparità di disciplina tra la separazione consensuale e la separazione giudiziale per quanto ad oggetto il dies a quo da prendere in considerazione per la decorrenza del termine utile per proporre domanda di divorzio. Infatti, la disciplina attuale prevede, in riferimento alla procedura giudiziale di separazione, che il termine dilatorio per domandare il divorzio debba decorrere “a far tempo dell’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale”, mentre nessuna rilevanza a tal fine assume il passaggio in giudicato del provvedimento di separazione; al contrario, la disciplina nulla prevede sul tema quanto alla separazione consensuale. Per tale motivo e al fine di armonizzare la disciplina della separazione giudiziale con quella della separazione consensuale, gli interpreti come la giurisprudenza maggioritaria applicano il medesimo principio finanche a tale ultima procedura, con il risultato che in entrambi i casi si ritiene che gli effetti della separazione, e di conseguenza il dies a quo, decorrano dalla data dell’udienza presidenziale, occasione in cui i coniugi esprimono formalmente la propria volontà di cessare la convivenza.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto riguarda la decorrenza del termine semestrale in riferimento alle separazioni concluse mediante convenzione di negoziazione assistita. Infatti, la convenzione di negoziazione assistita consiste in un accordo concluso consensualmente tra le parti, motivo per cui l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine semestrale dipende dal momento in cui l’accordo di separazione diventa efficace. Assume rilievo in tal senso il combinato disposto dell’articolo 3 della Legge 898/1970 e dell’articolo 12 della Legge 162/2014, che sembra attribuire decisivo rilievo alla data certificata dagli avvocati nell’accordo concluso tra i coniugi.
Tuttavia, la separazione conclusa mediante negoziazione assistita non passa attraverso il vaglio di un giudice, bensì viene verificata quanto alla corrispondenza del contenuto dell’atto agli interessi dei coniugi e, soprattutto, dei figli minorenni, qualora presenti, da un Pubblico Ministero, che può autorizzare i coniugi a procedere con i successivi incombenti o, se lo ritiene opportuno, può investire d’ufficio il Presidente del Tribunale affinché quest’ultimo valuti definitivamente se concedere o negare l’autorizzazione.
Sul punto, vi è un primo orientamento interpretativo che ritiene validamente conclusa la convenzione di negoziazione assistita a far data dalla sottoscrizione del medesimo accordo, considerando il vaglio del pubblico ministero alla stregua di un controllo per lo più formale che opererebbe come mera condizione sospensiva di avveramento dell’accordo, con efficacia ex tunc, e in grado di far decadere gli effetti della stipulazione in caso di negata autorizzazione.
Tuttavia, vi è anche un secondo orientamento interpretativo che, a contrario, ritiene non sia possibile considerare il citato vaglio del pubblico ministero alla stregua di un mero controllo formale e che debba, al contrario, ritenersi essenziale la valutazione del magistrato, tanto che non è possibile considerare concluso l’accordo sino a quando quest’ultimo non abbia espresso il proprio giudizio. In quest’ottica, il nulla osta o l’autorizzazione del Pubblico Ministero o, nel caso, del Presidente del Tribunale dovrebbero essere considerati quali fattispecie costitutive della separazione, con ciò venendone che il termine semestrale per la presentazione della domanda di divorzio decorrerebbe dal rilascio di tale provvedimento.
In particolare, il Tribunale di Torino, con il decreto 1 ottobre 2018, Pres. ed Est. Castellani, ha adottato quest’ultima soluzione interpretativa, ritenendo che il termine semestrale per la proposizione della domanda di divorzio conseguente all’accordo di separazione raggiunto mediante negoziazione assistita debba decorrere a far data dal rilascio del provvedimento del Pubblico Ministero o del Presidente del Tribunale, in quanto tale provvedimento avrebbe natura di elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva e, pertanto, l’accordo di negoziazione assistita produrrebbe gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione soltanto dall’emissione del provvedimento di nulla osta od autorizzazione da parte del Pubblico Ministero o, nel caso, del Presidente del Tribunale.
Di fronte a tale orientamento che risulta ad oggi senza precedenti, non manca chi, in dottrina, abbia criticato tale interpretazione sulla considerazione che i giudici del Tribunale di Torino non considererebbero che il termine semestrale in questione è un termine meramente dilatorio e che i coniugi avrebbero tutto il tempo necessario per valutare i propri assetti patrimoniali e i rapporti familiari prima del giudizio di divorzio.
Ad ogni modo, il decreto in questione non si pronuncia espressamente sulla medesima questione nel diverso caso di accordi di separazione conclusi mediante negoziazione assistita in assenza di figli minorenni, in merito ai quali sono altresì auspicabili successivi interventi giurisprudenziali. [/private]