IL CASO
Nel caso “Mennesson c. Francia”, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha ritenuto che l’impossibilità per un minore nato in California da un accordo gestazione per altri ed i due genitori surrogati francesi di vedere riconosciuto con valore legale tale legame rappresentava una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto al rispetto della vita privata e familiare). Non tanto sotto il profilo della lesione della vita familiare del nucleo, ma sotto il profilo della lesione della vita privata del minore stesso che non avrebbe certezza sulla propria identità personale. Nonostante tale pronuncia, i signori Mennesson si sono visti costretti ad adire nuovamente il Giudice nazionale. E’ stata loro la trascrizione dell’atto di nascita estero nei registri francesi di Stato civile, con l’indicazione della signora Menesson come madre del minore. Nessun problema per il signor Mennesson, genitore biologico del bambino, concepito con ovuli di una donatrice esterna alla coppia. Il caso è arrivato fino alla Cour de Cassation che ha richiesto un parere consultivo preliminare alla Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
IL PARERE DELLA GRANDE CHAMBRE
UNA RICOGNIZIONE COMPARATA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE
Dopo il riferimento alle principali Convenzioni internazionali in tema di tutela dei diritti dei minori, la Grande Chambre indica che la possibilità di riconoscimento legale del legame tra minore e genitori surrogati è possibile in molti degli Stati che hanno sottoscritto la CEDU, anche se le differenze sono molteplici in concreto. Vi sono, ad esempio, Stati che proibiscono la gestazione per altri ma che poi consentono la possibilità di trascrivere nei propri registri di stato civile l’atto di nascita formato all’estero a seguito di tali accordi.
LE QUESTIONI ESAMINATE DALLA GRANDE CHAMBRE ALLA BASE DEL PROCEDIMENTO A QUO
La Grande Chambre, poi, concentra la propria analisi sulle due questioni alla base del caso per cui è stato richiesto il parere. E’ obbligatorio, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione garantire il riconoscimento legale del legame genitoriale tra minore e madre surrogata nel caso in cui il bambino sia comunque figlio biologico del marito di lei ma sia concepito con ovuli di una donatrice terza? E, se sì, in che modo?
IL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA DEL MINORE
Per capire se il mancato riconoscimento del rapporto del minore con la madre surrogata violi l’art. 8 della Convenzione, hanno un peso significativo due fattori in particolare: l’interesse del minore (best interests of the child) e l’ampiezza del margine di discrezionalità degli stati membri nell’interpretare la portata dell’art. 8. L’interesse del minore al tale riconoscimento del legame con la madre surrogata è preponderante: una sua limitazione comporterebbe conseguenze negative per il minore in termini di mancata acquisizione della cittadinanza materna, di rischi per la permanenza nel paese in cui si trova la donna e sotto il profilo ereditario. Ciò però non comporta alcun obbligo generalizzato di trascrizione completa degli atti di nascita esteri per gli stati parte della Convenzione. Come dimostra la ricognizione comparativa della stessa Grande Chambre, le soluzioni adottate sono molto diverse e dimostrano le distanze tra singoli Stati nel modo di approcciare la questione. Anche se con un occhio di riguardo alla ricerca di una soluzione uniforme che garantisca i diritti della persona nel modo più ampio possibile, queste differenze vanno comunque rispettate.
L’ASSENZA DI UN OBBLIGO DI TRASCRIZIONE
Lo Stato, quindi, è tenuto a riconoscere con efficacia giuridicamente rilevante il legame tra minore e madre surrogata. Non deve, però, farlo trascrivendo come madre legale quella surrogata nei propri registri di Stato civile. La Grande Chambre afferma che può essere sufficiente anche l’adozione del figlio biologico del coniuge da parte della madre surrogata. La procedura che dovrà prevedere il vaglio giudiziale dell’interesse del minore e consentire una decisione in tempi brevi, riducendo al massimo l’incertezza del minore circa la propria identità. L’interesse del minore al riconoscimento del legame genitoriale con la propria madre surrogata deve essere concreto ed effettivo, prima che astratto. Vanno quindi privilegiate le soluzioni più facilmente praticabili all’interno dei singoli stati membri.
I NODI IRRISOLTI
Restano fuori dall’analisi della Grande Chambre le valutazioni circa i casi in cui il minore non abbia legami biologici con alcuno dei genitori surrogati (il parere è stato richiesto in merito ad una fattispecie in cui il padre surrogato del minore coincideva col padre biologico). Non è stata valutata l’effettiva idoneità della procedura francese di adozione del figlio del coniuge rispetto alle esigenze di tutela effettiva dell’interesse del minore a vedere riconosciuta in tempi brevi la propria identità (sindacato rimesso ai Giudici interni). Il parere consultivo della Grande Chambre, in ogni caso, è interessante perché si tratta del primo reso ai sensi del Protocollo addizionale n. 16 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, entrato in vigore il 1° agosto 2018, col deposito della ratifica proprio da parte della Francia. Il protocollo prevede la possibilità per le più alte giurisdizioni degli Stati membri di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte pareri consultivi sull’interpretazione delle norme convenzionali. Ad oggi, non risulta ratificato dall’Italia.