Accordi di separazione e simulazione

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n° 21839/19 del 30 agosto 2019) fa il punto in merito alla questione della impugnabilità per simulazione degli accordi assunti in sede di separazione.

La vicenda in causa

Il giudizio di merito veniva instaurato dalla vedova di un investitore truffato da un sedicente consulente finanziario.

Il de cuius aveva affidato ingenti somme di denaro ad un consulente finanziario il quale se ne era poi illecitamente appropriato (con conseguente condanna per appropriazione indebita aggravata).

La vedova, ed unica erede, agiva quindi al fine di ottenere il risarcimento del danno subito ma anche per far dichiarare l’inefficacia per simulazione degli accordi patrimoniali intervenuti (non casualmente, secondo l’attrice) tra il consulente finanziario e la moglie in sede di separazione personale.

Detti accordi prevedevano il trasferimento in capo alla moglie di una quota importante del patrimonio personale ed in particolare la proprietà di tre appartamenti di pregio siti in Milano.

Il Giudice del primo grado accoglieva le domande risarcitorie dell’attrice (cui veniva riconosciuto un risarcimento di € 2.227.828,00) ma rigettava quella di inefficacia dei trasferimenti patrimoniali eseguiti secondo la tesi del convenuto al fine di assolvere ai propri obblighi nei confronti della moglie.

Anche in sede di appello l’impugnazione per simulazione veniva dichiarata inammissibile, la Corte riteneva infatti esclusa l’impugnabilità per simulazione dell’accordo una volta omologato dal Tribunale.

L’attrice proponeva quindi il ricorso per Cassazione definito con l’ordinanza che si commenta che ha accolto la domanda.

La questione in diritto

Nella propria motivazione la Cassazione ricorda la necessità di distinguere all’interno della separazione (da intendersi quale negozio di diritto familiare):

  • Un contenuto “essenziale” cioè la parte dell’atto inerente i rapporti personali tra i coniugi e quindi il consenso reciproco a vivere separati, le modalità di affidamento dei figli e l’eventuale assegno di mantenimento ;
  • Un contenuto “eventuale o occasionale” ovvero tutti quegli accordi che nella separazione trovano semplicemente occasione ma non ne sono parte essenziale, si tratta di un “eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche”

Le previsioni dell’accordo di separazione che rientrano nella seconda categoria di contenuti si configurano, ricorda la Corte di Cassazione “come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento” e saranno di conseguenza sottoposti – ove ne ricorrano i presupposti – anche alle ordinarie regole civilistiche in materia di simulazione.

Nel caso di specie il marito aveva trasferito alla moglie separata la proprietà di tutto il proprio patrimonio immobiliare e non solo della casa ex coniugale, realizzando quindi scrive la Corte “un atto dispositivo che – per il suo ampio contenuto – va ben oltre la necessità di definire l’obbligo di mantenimento, comprendendo quelle “altre statuizioni economiche” che integrano appunto quello che abbiamo visto sopra essere il definito come contenuto “eventuale” dell’accordo di separazione.

Così definita la natura dell’accordo patrimoniale tra i coniugi si giunge alla conclusione per cui non vi sono applicabili le argomentazioni contrarie all’impugnabilità per simulazione della separazione omologata secondo cui “l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione” (così Cass. Sez. 1, sent. 12 settembre 2014, n. 19319, Rv. 632564-01).