mantenimento figli
Il contributo per i figli va parametrato alle sostanze effettive. Cass., Sez. I, Sent. 6 marzo 2023, n. 6652
La nota di commento di Marino Maglietta a questa pagina
L’obbligo di mantenimento del figlio impone, nella quantificazione dell’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, l’osservanza del principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.La funzione compensativa-perequativa dell’assegno divorzile non consiste nel pareggiare le condizioni economiche dei coniugi, bensì nel dar riconoscimento al contributo che nel corso della vita matrimoniale il coniuge economicamente più debole ha dato alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio economico comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altro coniuge.Divorzio – mantenimento dei figli – principio di proporzionalità – assegno divorzile – presuppostiRif. Leg.: art. 6 L. n. 898/70 – art. 5 comma VI L. n. 898/70§§§