Valido l’accollo del mutuo assunto dal padre..

La convenzione intervenuta tra i coniugi in sede di separazione consensuale, con la quale essi pattuiscono un trasferimento patrimoniale ai figli, a titolo gratuito e in funzione di adempimento dell’obbligo genitoriale di mantenimento, non è nulla, qualora garantisca il risultato solutorio, non essendo in contrasto con norme imperative, nè con diritti indisponibili.Autonomia privata e contrattuale – Coniugi – Mantenimento del figlio – Rif. Leg. artt. 148, 1325, 1362, 1366, 1418, 2726 e 2729 cod. civ.

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